Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire lo status di «organizzazione non profit», sulla scorta di elementi giuridici, economico-sociali ed organizzativi in grado di preservare, comunque, la specificità propria degli organismi di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale;

          b) prevedere una disciplina uniforme delle organizzazioni non profit per quanto attiene in particolare a:

              1) definizione dello scopo e dei settori d'intervento;

              2) vincolo di non ridistribuzione degli utili;

              3) divieto di distribuzione del patrimonio anche alla cessazione dell'organizzazione;

 

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              4) individuazione delle diverse tipologie organizzative, nel rispetto delle specificità indicate alla lettera a);

              5) articolazione giuridica di organizzazioni parallele e complesse;

              6) obbligo d'informazione contabile e doveri fiduciari degli amministratori;

              7) impugnazioni delle delibere dell'assemblea e dell'organo amministrativo;

              8) trasformazione e scioglimento;

          c) prevedere un nuovo regime agevolato per le organizzazioni non profit che svolgono attività di utilità sociale, diretto a garantire un sistema di esenzioni fiscali in rapporto al servizio sociale svolto;

          d) prevedere un sistema di integrale deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate in favore delle organizzazioni;

          e) regolare le condizioni alle quali le organizzazioni non profit possono svolgere attività d'impresa tenuto conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

              1) iscrizione nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

              2) tenuta dei libri contabili ed obbligo di redazione del bilancio;

              3) attività economica prevalente;

              4) pubblicità della situazione patrimoniale;

              5) affidamento dei terzi creditori;

              6) responsabilità degli amministratori;

              7) stato d'insolvenza;

          f) prevedere condizioni uniformi per l'utilizzo, anche mediante forme agevolate, di personale dipendente, di lavoratori interinali e di collaboratori a carattere coordinato e continuativo.